Camper Club Italia APS - Tel: 342 0275672 info@camperclubitalia.it

LO STATUTO DEL CLUB

Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale
“CAMPER CLUB ITALIA APS”

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata: “CAMPER CLUB ITALIA APS”, con sede in Bologna, operante senza fini di lucro.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 - SCOPI E ATTIVITà
L’Associazione è apolitica a apartitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
a) promuovere lo spirito associativo fra tutti i possessori di veicoli motorizzati attrezzati per il campeggio di qualsiasi marca, modello e tipo;
b) favorire lo scambio di esperienze, sia per una migliore utilizzazione dei mezzi che per scoprire luoghi ed itinerari interessanti;
c) mantenere ed instaurare rapporti di amicizia fra quanti credono nella necessità di fare fronte comune, con incontri e raduni, a quei problemi che lo stare insieme sicuramente facilita;
d) creare un centro di documentazione tecnica, legale ed informativa dove tutti possono attingere e nello stesso tempo dare, al fine di rimuovere ostacoli burocratici di qualsiasi natura;
e) aiutare a risolvere i problemi individuali e collettivi per una completa sicura e piacevole vita all'aria aperta sia nelle città sia a contatto con la natura;
f) promuovere ogni sorta di studi e di ricerche di carattere culturale e turistico anche mediante notiziario interno;
g) collaborare con Enti ed Istituzioni pubbliche, private, turistiche, sportive e culturali di città italiane e straniere, al fine di sviluppare e facilitare sempre più il libero turismo, per una completa sicura e piacevole vita all'aria aperta;
h) promuovere gli impianti di aree di sosta parcheggi e campeggi, da gestire direttamente per i propri soci o in collaborazione con enti pubblici o privati;
i) organizzare e favorire raduni a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, per creare occasione di incontro fra Soci e simpatizzanti al fine di accrescimento della forza sociale;
j) ottenere le migliori facilitazioni e condizioni possibili per gli associati nell’ambito dell’attività istituzionale svolta dal Camper Club Italia.
k) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.
Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell’assemblea dei soci.

Art. 3 - RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
1) quote e contributi degli associati;
2) eredità, donazione e legati;
3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione e Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ordinamento interno è ispirato ai principi di uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo e democraticità degli organi sociali.
Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto e possono votare nonché essere eletti alle cariche sociali.
Lo status di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né mortis causa.
All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.
Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
In particolare possono far parte dell’Associazione i possessori o fruitori di mezzi motorizzati attrezzati per il campeggio.
L'iscrizione al Camper Club Italia è aperta a chiunque ne faccia domanda scritta, previo versamento della quota associativa richiesta, e ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
Coloro che intendano aderire all’Associazione devono rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento manifestare per iscritto la volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa. Tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) avrà efficacia dopo due mesi dal giorno in cui il Consiglio Direttivo avrà ricevuto la comunicazione scritta recante la volontà di recedere.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è competente in ordine al vaglio ed all’accettazione delle domande di tesseramento al Camper Club Italia.
Ogni domanda deve essere accompagnata dal versamento dell'importo stabilito per la quota d'iscrizione e per la quota associativa annuale.
L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha la facoltà di fare ricorso alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
I soci si distinguono in
    a) ordinari
    b) onorari
    c) esteri:
a) è Socio ordinario la persona maggiorenne ,o la persona non fisica per il tramite del proprio legale rappresentante, che sottoscrive la domanda d'iscrizione, che accetta e rispetta il presente statuto ed i regolamenti; che contribuisce, allo sviluppo ed alla crescita culturale dell’Associazione.
b) è Socio onorario colui che si sia particolarmente distinto favorendo lo sviluppo dell’Associazione. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare anche un Presidente onorario che partecipa all'assemblea ed alle riunioni dei Consigli Direttivi, con parere solo consultivo.
c) è Socio estero colui che non risiede nel territorio nazionale e non è iscritto alla Federazione nazionale.
La divisione nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito all’esercizio ed alla fruizione dei diritti nei confronti dell'Associazione.
Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.
L'adesione all'Associazione è esclusivamente a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
La tessera sociale è nominativa e afferente al nucleo familiare convivente.
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiorenne, o per il legale rappresentante, l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.
La qualifica di Socio non muta con il cambio di residenza, atteso che il Socio può essere ovunque residente.
Il Socio che non ha versato entro il ventotto febbraio di ogni anno le quote sociali versa in stato di morosità. Qualora tale situazione dovesse persistere, il Consiglio Direttivo può determinarsi per l’espulsione.
La qualifica di Socio si perde anche per
per decesso;
per recesso;
per esclusione:
per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Sull' esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a:
partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
prendere visione dei libri sociali, secondo criteri di trasparenza e senza oneri a carico dell’associazione. A tal fine il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento ad hoc per regolare il predetto diritto di accesso, ispirato ai principi sopra richiamati
I soci sono obbligati a:
osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione
versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi

Art. 6 - Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei soci;
il Presidente;
Il Consiglio Direttivo;
il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
l’Organo di Controllo (organo facoltativo).
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Alle cariche sociali, salvo quanto precisato in relazione alle singole cariche, spetta solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento dell’incarico.

Art. 7 - L’Assemblea
L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni risultanti da apposito libro soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso e iscritti da almeno due mesi a libro soci. L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell’Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Può presiedere l’assemblea anche un socio non appartenente al Consiglio Direttivo
L'Assemblea dei Soci è convocata per iscritto mediante invito spedito per posta ordinaria, ovvero a mezzo dell’apposito notiziario periodico o tramite e-mail ad ogni Socio avente diritto al voto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione.
La seconda convocazione non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione e comunque in un intervallo temporale compreso tra il giorno successivo ed il trentesimo giorno dalla data fissata per la prima convocazione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza della metà più uno degli associati, sia in prima che in seconda convocazione ed il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
Il Presidente dell'Assemblea, a sua volta designa un Socio ad esercitare le funzioni di Segretario.
Le riunioni possono altresì avvenire in tele o video conferenza o con altro strumento telematico, secondo prudente valutazione di chi convoca la riunione. Dovrà comunque garantirsi la ricezione e la provenienza delle decisioni dei consiglieri in tele o video conferenza.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro Socio dell'Associazione che non sia amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione. Ogni socio non può ricevere più di 3 deleghe. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Salve diversi quorum di cui al presente articolo. L'espressione di astensione si computa come voto negativo.
L’Assemblea ordinaria:
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- si esprime sull'esclusione dei soci dell'Associazione;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Le delibere dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono essere annotate con redazione di apposito verbale, redatto a cura di un Segretario designato dall’Assemblea, sottoscritto dal Segretario medesimo e da chi ha presieduto l’Assemblea. L’Associazione tiene il libro verbali nel quale conservare debitamente, in ordine cronologico, firmati in originale, le deliberazioni ordinarie e straordinarie dell’assemblea dei soci.

Art. 8 - Presidente
lI Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione .
In casi d'urgenza adotta i provvedimenti che ritiene necessari sottoponendo il proprio operato appena possibile al Consiglio Direttivo.
In assenza del Presidente i poteri sono esercitati dal Vice Presidente o in sua assenza da un Consigliere indicato dal Consiglio.
Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo del Camper Club Italia APS è costituito da non meno di cinque e non più di undici consiglieri.
L’Assemblea determinerà, in occasione delle elezioni il numero dei consiglieri - che dovrà essere sempre in numero dispari - e procederà alla loro nomina a scrutinio segreto.
I consiglieri devono essere soci dell'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri ed a scrutinio segreto, il Presidente, uno o due Vice Presidenti, il Segretario ed un Tesoriere.
Uno stesso Socio non può ricoprire la carica di Presidente e/o Segretario per più di 3 mandati.
Il Consigliere assente ingiustificato in tre consecutive riunioni del Consiglio può decadere dalla carica; in tal caso come nei casi di recesso per qualsiasi motivo gli subentra il primo dei non eletti.
Tutte le cariche sono a titolo gratuito nessun compenso spetta ai membri del Consiglio e del Collegio.
Il Consiglio Direttivo delibera di volta in volta, fatta salva la disponibilità di cassa, eventuali rimborsi per missioni particolari.
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea e può decidere su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea medesima ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con facoltà di particolari deleghe.
In via esemplificativa, e non esaustiva, deve :
- approvare le richieste di adesione presentate dai candidati Soci;
- predisporre il regolamento interno riguardante lo svolgimento dei servizi e provvedere alle sue modifiche;
- nominare le Commissioni tecniche o consultive che ritiene utili al conseguimento degli scopi sociali
- deliberare per le assunzioni e i licenziamenti del personale;
- deliberare l'adesione ad altri Enti, Organismi e Associazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali;
- promuovere incontri culturali locali, nazionali ed internazionali;
- affidare totalmente o parzialmente l'organizzazione e la gestione di iniziative e proposte ad Enti e/o Società private particolarmente attrezzate e competenti;
- deliberare l’eventuale partecipazione del Club in Società cooperative e d'altro tipo designando Consiglieri e/o Soci con specifica competenza a rappresentarlo;
- mantenere collegamenti con organismi similari ed Enti pubblici e privati;
- nominare delegati e fiduciari di zona, che possono essere anche non consiglieri.
- nominare i rappresentanti del Club in seno a organismi internazionali, nazionali, regionali o locali con fini convergenti a quelli statutari.
- conferire deleghe e mandati per particolari mansioni ad un Socio competente od a professionista di fiducia.
Inoltre ha il compito di:
- predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- preparare, al termine del mandato la lista dei candidati comprendente un numero di nominativi almeno doppio di quello dei candidati da eleggere;
- proporre all'Assemblea l'entità delle quote d'iscrizione e delle quote associative un anno prima dell'entrata in vigore;
- curare l'applicazione dello Statuto e del Regolamento;
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci componenti il Consiglio.
Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno. L’avviso di convocazione deve essere spedito almeno 5 giorni prima del giorno dell’adunanza per posta ordinaria, telefax o per e-mail.
Le riunioni possono altresì avvenire in tele o video conferenza o con altro strumento telematico, secondo prudente valutazione di chi convoca la riunione. Dovrà comunque garantirsi la ricezione e la provenienza delle decisioni dei consiglieri in tele o video conferenza.
Non è ammessa delega fra i consiglieri.
Per la validità del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri; in caso di parità prevale il voto di chi presiede; l’espressione di astensione si computa come voto negativo.
Il Consiglio delibera nell'ambito delle proprie competenze a maggioranza relativa.
Il verbale della riunione corredato dal deliberato di ciascun consigliere deve essere conservato dal segretario agli atti dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo, per una più capillare attività sociale, può nominare delegati o fiduciari di zona con incarichi di sviluppo in collaborazione con la segreteria dell'Associazione.
I delegati e fiduciari di zona riceveranno regolare mandato con indicate le istruzioni e la durata dell'incarico, durata che non potrà comunque superare la decadenza del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 10 - L’Organo di Controllo
Nel caso in cui siano superati i limiti economici dimensionali previste dal codice del terzo settore che impongono la previsione dell’organo di controllo, ovvero nei casi in cui l’assemblea dei soci comunque lo deliberi, è eletto l’organo di controllo.
In tali casi la vigilanza contabile ed amministrativa dell’Associazione è esercitata da un Revisore unico, eletto dall’Assemblea e scelto tra persone, anche non associate, qualificate ed iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. All’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di controllo può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, ove previsto dalle disposizioni di legge, salvo quanto previsto dal successivo articolo.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
L’Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.
L’Organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il compenso spettante all’Organo di controllo è stabilito dall’assemblea dei soci in sede di nomina

Art. 11 – Il Revisore Legale dei Conti
Ove ne ricorra l’obbligo ai sensi dell’articolo 31 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione, l’assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.
La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell’assemblea, all’Organo di controllo”
Dura in carica come il Consiglio Direttivo.
Nel loro seno i componenti nominano un Presidente del Collegio. Per la eleggibilità e per il funzionamento del Collegio valgono le norme del Regolamento.

Art. 12 - Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli Organi, tra i soci, oppure tra gli Organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna .

Art. 13 - Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 14 - Bilancio
L'esercizio finanziario dell'Associazione chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo annuale è redatto dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla data chiusura dell’esercizio ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’associazione, a disposizione dei soci, nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale nei casi in cui siano superati i limiti di legge che ne impongono la redazione. In tali casi il Bilancio sociale è depositato presso il Registro unico del terzo settore ed è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dal codice del terzo settore.
Nei casi di diversi da quelli di cui al primo comma il Consiglio Direttivo può comunque redigere il bilancio sociale.
Ove redatto, il bilancio sociale è rimesso alla approvazione dell’assemblea dei soci.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati e reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.

Art. 15 - Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 16 – Norme transitorie
Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 gennaio 2021
Rogito notaio Ilaria Montanari repertorio 7949 raccolta 5292
Registrato AG.ENTRATE BOLOGNA serie ET N. 5830 del 5 febbraio 2021

 

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